CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
DI LAVORO
PER IL PERSONALE NON
DIRIGENTE
DEL COMPARTO UNIVERSITA’
PER IL BIENNIO ECONOMICO 2008-2009
Art. 1
Campo di applicazione,
durata e decorrenza del contratto
1.
Il presente CCNL si applica a tutto il personale con rapporto a
tempo indeterminato e determinato, esclusi i dirigenti, appartenente
al comparto delle Università e delle altre istituzioni, compreso
il personale delle Aziende ospedaliere universitarie, di seguito
tutte definite “Amministrazioni” nel testo del presente CCNL, di
cui all’articolo 12 del CCNQ per la definizione dei comparti di
contrattazione, sottoscritto l’11 giugno 2007
2.
Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1 gennaio 2008
al 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti giuridici e del trattamento
economico di cui ai successivi articoli.
3.
Gli effetti decorrono dal giorno della sottoscrizione, salvo diversa
prescrizione del presente contratto.
4.
Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore
le norme del CCNL 16 ottobre 2008.
Art. 2
Valutazione e misurazione dell’attività amministrativa
1.
Nell’ottica di proseguire il processo
di innovazione e di miglioramento dell’organizzazione e dell’attività,
le Amministrazioni, ispirano la propria azione a logiche di implementazione
dello sviluppo delle capacità e delle competenze organizzative in
funzione dei risultati che intendono conseguire.
2.
A tal fine, le Amministrazioni si
dotano di strumenti idonei a consentire il miglioramento qualitativo
dell’attività e dell’efficienza ed efficacia nell’utilizzo delle
risorse, con particolare riguardo:
a) alla qualità dell’offerta formativa e della
ricerca scientifica;
b) alla qualità ed efficacia delle sedi didattiche.
Art.
3
Stipendio tabellare
1.
Gli stipendi tabellari, come stabiliti
dall’art. 84, comma 2, e dalla tabella d del CCNL del 16 ottobre
2008, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici
mensilità, indicati nella allegata tabella A, con le decorrenze
ivi stabilite.
2.
Gli importi annui lordi degli stipendi
tabellari, risultanti dall’applicazione del comma 1, sono rideterminati
nelle misure e alle decorrenze stabilite dalla allegata tabella
B.
3.
Il trattamento complessivo annuo
lordo dei collaboratori ed esperti linguistici di cui all'art. 68
del CCNL 16.10.2008, quadriennio normativo 2006-09, è rideterminato
nelle misure e alle decorrenze stabilite dalla allegata tabella
C. Il trattamento complessivo di cui sopra comprende e assorbe l’indennità
di vacanza contrattuale, secondo le previsioni dell’art. 33 del
D.L. 29 novembre 2008, n.185.
4.
Gli incrementi di cui al comma 1
comprendono ed assorbono l’indennità di vacanza contrattuale, secondo
le previsioni dell’art. 33 del D.L. 29 novembre 2008, n.185.
Art.
4
Effetti dei nuovi stipendi
1.
I benefici economici risultanti dalla
applicazione dell’art. 3 sono computati ai fini previdenziali, secondo
gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti
dalla Tabella A, nei confronti del personale comunque cessato dal
servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica
del presente contratto. Agli effetti del trattamento di fine servizio
e di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché
sull’indennità in caso di decesso di cui all’art.
2122 C.C., si considerano solo gli
aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
2.
Resta confermato quanto previsto
dall’art. 84, commi 5-7, del CCNL del 16 ottobre 2008.
Art.
5
Fondo
per le progressioni economiche e
per la produttività collettiva e individuale
1.
I fondi per i trattamenti accessori
di ciascuna Amministrazione,
di cui all’art. 87, del CCNL del 16 ottobre 2008,
saranno integrati sulla base di apposite disposizioni di legge,
come segue:
·
il recupero, entro il 30 giugno 2009 e con le modalità previste
dall’art. 61, comma 17 del D.L. n. 112, del 25 giugno 2008 convertito
nella legge 133 del 2008, delle risorse derivanti dai tagli ai fondi
di ente di cui all’art. 67, comma 5, dalle citate disposizioni legislative;
·
utilizzando quota parte delle risorse eventualmente derivanti dai
risparmi aggiuntivi previsti dal comma 34 dell’art. 2, della legge
finanziaria per il 2009, rispetto a quelli già considerati ai fini
del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinati
a tale scopo in forza di una specifica disposizione normativa, realizzati
per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e riduzione
dei costi di funzionamento dell’amministrazione, che possono essere
destinate al finanziamento della contrattazione integrativa, a seguito
di verifica semestrale effettuata dal Ministro della pubblica amministrazione
e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, ai sensi dell’art. 2, comma 33 del medesimo disegno di
legge.
Art. 6
Progressioni economiche all’interno della categoria
1.
Il comma 4 dell’art. 79 del CCNL
16 ottobre 2008 è sostituito come segue:
“Il finanziamento della progressione economica avverrà, per tutte
le categorie di personale, compresa la categoria EP, attraverso
le risorse indicate all’art. 88, (utilizzo del fondo) comma 2, lettera
a), in stretta correlazione con il raggiungimento di obiettivi qualitativi
di miglioramento del servizio, di innovazione e di maggiore efficienza.”
Art. 7
Conto ore individuale.
1.
Al comma 1 dell’art. 27 del CCNL
16 ottobre 2008 è aggiunta la seguente frase:
“Le disponibilità del conto ore individuale, a richiesta del dipendente,
possono essere utilizzate anche per permessi orari.”.



DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 1
Le parti congiuntamente dichiarano che il “monte salari”, espressione
utilizzata in tutti i Contratti collettivi per la quantificazione
delle risorse da destinare al fondo per i trattamenti accessori,
si riferisce a tutte le somme, come risultanti dai dati inviati
da ciascun Ateneo al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai
sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, in
sede di rilevazione del conto annuale, corrisposte nell’anno
di riferimento per i compensi erogati al personale destinatario
del CCNL in servizio in tale anno, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e determinato, esclusa la dirigenza. Tali somme ricomprendono
quelle corrisposte sia a titolo di trattamento economico principale
che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, con esclusione degli
emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative. Non
costituiscono, pertanto, base di calcolo per la determinazione del
“monte salari”, oltre che le voci relative agli assegni per il nucleo
familiare, anche, ad esempio, i buoni pasto, i rimborsi spese, le
indennità di trasferimento, gli oneri per i prestiti al personale
e per le attività ricreative, le somme corrisposte a titolo di equo
indennizzo ecc. Non concorrono alla determinazione del monte salari
neppure gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
2
Il valore dell’indennità di vacanza contrattuale per il biennio
2010-11 è determinato nelle misure previste dall'Accordo sul costo
del lavoro del luglio 1993, applicando ai minimi retributivi il
TIP 2010, il 30% del predetto tasso dal 1 aprile 2010 ed il 50%
del medesimo tasso dal 1 luglio 2010.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
3
Le parti si danno reciprocamente atto che gli importi derivanti
dai risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità e dal differenziale
tra le posizioni economiche rivestite e il valore iniziale della
categoria, di coloro che cessano definitivamente dal servizio, del
personale appartenente alla categoria EP, confluiscono nel Fondo
di cui all’art. 87 del CCNL 16 ottobre 2008.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.
4
Le parti si danno reciprocamente atto che, la
disposizione di cui all’art. 22 del CCNL 16 ottobre 2008 garantisce,
anche al personale con contratto a tempo determinato inferiore all’anno,
il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL 16
ottobre 2008 per il personale a tempo indeterminato, nei termini
e nelle modalità stabilite dal medesimo art. 22.